diritto
l'irragionevolezza della decurtazione dei punti della patente al proprietario
di Stefano Ratiglia
Avvocato civilista

È stata depositata nei giorni scorsi (12 - 24 gennaio 2005) la sentenza n. 27 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 126 bis, comma 2, del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Tale articolo prevedeva che, nel caso in cui non fosse stato possibile contestare immediatamente un’infrazione stradale (sanzionata con la decurtazione dei punti a carico del conducente), fosse il proprietario del veicolo (persona fisica) a subire “tale pena†qualora non avesse comunicato alle Autorità le generalità del colpevole.

Secondo la Corte questo articolo viola l'articolo 3 della Costituzione “…sotto il profilo della irragionevolezza, nel senso che essa dà vita a una sanzione assolutamente sui generis, giacchè la stessa - pur essendo di natura personale - non appare riconducibile a un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradaleâ€.

Occorre comunque precisare che, nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del trasgressore, troverà applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada, già prevista a carico delle persone giuridiche (da euro 343,35 a euro 1.376,55).

Si giunge così ad una omogenea previsione sia per i privati che per le società proprietarie di autoveicoli. Fino ad oggi, infatti, vigeva una ingiustificata disparità di trattamento tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche.

Grazie alla sentenza della Corte Costituzionale, i punti della patente potranno essere tolti solamente a chi è stato identificato nel commettere l'infrazione.

Ma cosa avverrà per chi si è già visto decurtare i propri punti della patente in passato?

In attesa di un’eventuale decreto del governo in merito alla cancellazione di tutte le sanzioni emesse sulla base dell’articolo dichiarato illegittimo dalla Corte, le associazioni dei consumatori sono già sul piede di guerra minacciando migliaia di azioni legali.

Secondo queste ultime, potrà fare ricorso chi è ancora nei termini (60 giorni dalla notifica della multa) per impugnare la decurtazione dei punti dinanzi al Prefetto o al Giudice di pace.

Anche nel caso in cui siano decorsi i termini indicati sul provvedimento di sottrazione dei punti, l’interessato potrà fare istanza al Prefetto affinchè gli venga annullata la sanzione.

Già in precedenza la Corte Costituzionale si era pronunciata sul nuovo codice della strada, dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 204 bis 3° comma in quanto subordinava al versamento di una cauzione la possibilità di proporre ricorso al giudice di pace contro le sanzioni (sentenza n. 114 del 5-8 aprile 2004).

Proprio questo onere economico, statuì la Corte, avrebbe comportato un effetto preclusivo dei diritti inviolabili previsti dall’art. 24 della Costituzione (tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi; la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento) in quanto tali principi debbono trovare identica attuazione per tutti i cittadini, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali.