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diritto
la crisi della coppia. Dalla separazione al divorzio. 3° parte. Modifica o revoca delle condizioni di separazione.
di Stefano Ratiglia
Avvocato civilista

I coniugi separati possono sempre chiedere di modificare o revocare le condizioni fissate per la loro separazione in qualsiasi momento successivo all'emissione dei relativi provvedimenti adottati dal Giudice, qualora intervengano fatti nuovi.

I provvedimenti modificabili o revocabili sono sia quelli afferenti ai rapporti tra i coniugi separati che quelli relativi ai loro figli (in sostanza, tutti i provvedimenti adottati con la separazione).

La modifica è normalmente concessa qualora, nel periodo intercorrente tra la separazione ed il divorzio, sorgano necessità diverse rispetto a quelle esistenti al momento della separazione.

Naturalmente è necessario che tali novità abbiano inciso e condizionato notevolmente in peius la vita di uno dei coniugi.

La richiesta di modificazione di un provvedimento adottato in sede di separazione si attua mediante ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 710 c.p.c. (Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione).

Il Tribunale, attraverso un procedimento in camera di consiglio, provvederà con un decreto avente natura di sentenza.

Con riguardo alla modificazione dei provvedimenti inerenti l'ASSEGNO DI MANTENIMENTO, va rilevato che il coniuge che chiede la revisione delle statuizioni adottate in sede di separazione deve anche provare che vi sia stato un peggioramento delle sue condizioni economiche od un notevole miglioramento di quelle dell'altro.

La modificazione delle condizioni di separazione può avvenire anche nel caso in cui vi sia stato un procedimento consensuale di separazione, quindi anche quando i coniugi abbiano liberamente ed autonomamente scelto le condizioni per separarsi.

È bene sottolineare che non è possibile, per espressa disposizione di legge, rinunciare preventivamente alla revisione dell'assegno di mantenimento e questo perché, anche da separati, i coniugi sono sempre vincolati dall’obbligo di solidarietà assunto col matrimonio in base al quale chi si trovi in condizioni disagiate deve essere aiutato dall’altro coniuge.

Per quanto riguarda la modificabilità dei PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROLE, questi possono essere sempre modificati in base al principio del prevalente interesse dei figli a restare con un genitore piuttosto che con l'altro.

Sulla revisione delle disposizioni riguardanti l'AFFIDAMENTO DEI FIGLI è competente a decidere il Tribunale ordinario, mentre per quanto riguarda la decadenza e la modificazione della potestà genitoriale (artt. da 330 a 333 cod. civile) è invece competente il Tribunale per i minorenni.

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