Gli effetti della separazione incidono, ovviamente, anche sui rapporti giuridici tra marito e moglie e tra genitori e figli.
Questi sono i principali ambiti nei quali si esplicano i maggiori mutamenti della situazione giuridica:
QUESTIONI PATRIMONIALI. Qualora i coniugi abbiano adottato il regime di comunione dei beni, in caso di disaccordo al momento della separazione circa le questioni patrimoniali, i beni previsti dall'art. 177 c.c. – acquistati durante il matrimonio - sono divisi equamente tra i coniugi. Solo i beni acquistati prima del matrimonio restano di esclusiva proprietà del titolare. Se i coniugi hanno invece adottato il regime di separazione legale dei beni, questi resteranno di proprietà esclusiva del coniuge intestatario.
ASSEGNI AL CONIUGE SEPARATO. Il giudice può stabilire con un proprio provvedimento (art. 156, I co. c.c.) che venga corrisposto un assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole.
In qualsiasi momento successivo alla separazione, qualora ricorrano giustificati motivi, il provvedimento di cui sopra può essere modificato o revocato.
È importante distinguere tra l’assegno di mantenimento e gli alimenti.
Il primo è negato al coniuge cui sia addebitabile la separazione, mentre i c.d. alimenti sono sempre concessi al coniuge che versi in uno stato di particolare indigenza e povertà (art. 156, III co. c.c.).
ASSEGNI PER I FIGLI.
Anche il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento della prole corrispondendo mensilmente un assegno il cui importo è determinato inizialmente dal Giudice e rivalutato ogni dodici mesi secondo gli indici Istat.
Anche per le spese straordinarie relative a istruzione, cure mediche, svolgimento di attività sportive, il coniuge non affidatario dovrà contribuire per la metà.
È da sottolineare che l’obbligo di mantenimento è dovuto non sino alla maggiore età dei figli, ma finché la prole non sarà in grado di sostentarsi autonomamente.
AFFIDAMENTO DEI FIGLI. È risaputo che l'affidamento dei figli viene normalmente concesso alla madre. È previsto, ma poco usato, l’affidamento congiunto.
Il coniuge affidatario, in linea generale, esercita la potestà (art. 155, III co. c.c.); il genitore non affidatario potrà comunque esercitare un potere di vigilanza sulla prole.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE. Con la separazione di norma la casa familiare è assegnata al coniuge affidatario dei figli (art. 155, IV co. c.c.) onde evitare di modificare l'ambiente in cui la prole vive.
In mancanza di figli, l’abitazione familiare viene quasi sempre assegnata al coniuge considerato più debole.
Il provvedimento del Giudice con cui viene disposta l'assegnazione della casa coniugale deve essere trascritto; parimenti, se la casa è in affitto, il provvedimento di assegnazione deve essere comunicato al proprietario.
DIRITTI SUCCESSORI. Per quanto attiene ai diritti successori, anche il coniuge separato può godere della stessa posizione che rivestiva in costanza di matrimonio, a meno che non gli sia stata addebitata la separazione (art. 548, I co. c.c.).