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diritto
sinistri stradali all'estero. Finalmente una legge ci tutelera'
di Stefano Ratiglia
Avvocato civilista

Chiunque abbia avuto la sventura di rimanere coinvolto in un incidente stradale all’estero saprà a sue spese quanto sia arduo, se non impossibile, ottenere il risarcimento dei danni.

Il D.L. 30/6/2003 n. 190 (risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi danneggiati) ha finalmente modificato tale situazione.

D’ora in poi, a seguito di un incidente stradale avvenuto in un Paese della Comunità Europea (o in uno Stato extra UE che abbia adottato il sistema della Carta Verde) si potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente in Italia.

Le Compagnie di assicurazione dovranno designare un Mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello in cui l’assicurazione ha sede (art. 3 Dlgs 190/2003). Ad esempio una Compagnia di assicurazione francese sarà obbligata ad incaricare un Mandatario, ossia un referente della società, in Italia, Spagna, Germania e così via.

Questa, in sintesi, la procedura di liquidazione semplificata.

Ipotizzando che un cittadino italiano venga tamponato in Francia da un’autovettura ivi immatricolata ed assicurata con una assicurazione francese, la richiesta di risarcimento potrà essere inoltrata al Mandatario italiano della Compagnia francese (tale nuova disciplina non sostituisce, infatti, ma affianca la facoltà di rivolgersi direttamente al responsabile del danno o al suo assicuratore direttamente nel Paese di residenza di questi ultimi).

La procedura diverrà, pertanto, quasi identica a quella prevista per la liquidazione dei sinistri avvenuti nel territorio italiano.

Un’altra positiva innovazione del D.L. 30/6/2003 n. 190 è data dal fatto che sarà creato, in ogni Stato membro, un archivio (denominato Centro di informazione) contenente i dati di tutti i veicoli immatricolati nel Paese. Ciò agevolerà la ricerca dei dati relativi al veicolo che abbia causato dei danni.

A chiusura delle ipotesi contemplate, e per ricomprendere nel D.L. ogni fattispecie verificabile, è stata, inoltre, prevista l’istituzione di un organismo di indennizzo nazionale presso la Consap il quale dovrà occuparsi delle pratiche di risarcimento che, per qualche motivo, non siano riconducibili ad un Mandatario ben preciso.

Va sottolineato come tale normativa sia appena all’inizio del suo cammino, e pertanto ancora in fase di rodaggio, ma dalle premesse appare indubbio che sia stato fatto un notevole passo avanti nella materia.

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