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diritto
equa riparazione: un rimedio contro le lungaggini processuali
di Stefano Ratiglia
Avvocato civilista

L'eccessiva durata dei processi che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari italiani è notoria.

Se, infatti, grazie ai principi costituzionali vigenti, è a tutti assicurato il diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri interessi, la lentezza della giustizia italiana spesso comprime e danneggia tale diritto.

L’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (stipulata a Roma il 4/11/1950) ha permesso l’introduzione nel nostro ordinamento del principio del "termine ragionevole del processo".

Purtroppo sempre più di frequente accade che rinvii anche di anni, consulenze tecniche non consegnate nei termini, mancanza di personale (magistrati, cancellieri, ufficiali giudiziari) facciano sì che in Italia non si arrivi ad ottenere una sentenza prima che siano trascorsi alcuni anni dall’inizio del processo.

Contro la cronica inefficienza degli uffici giudiziari purtroppo non soccorre alcun rimedio efficace, se non denunciare la violazione del proprio diritto ad un equo e celere processo.

La Legge 89/2001 (c.d. Legge Pinto), all’art. 2, prevede il diritto ad una equa riparazione per chi ha subito un danno - patrimoniale o non - per effetto della violazione della Convenzione su ricordata.

Tale legge ha previsto l’introduzione di un procedimento per l’equa riparazione, interno allo Stato, che si attua attraverso un ricorso alla corte di appello del distretto competente a giudicare sull’azione promossa contro lo Stato per la responsabilità dei magistrati.

È ovviamente fondamentale, per accertare la violazione del principio del "termine ragionevole", individuare quale sia il lasso di tempo da prendere in esame per stabilire l'effettiva durata del processo.

La Legge, oltre ad aver previsto dei tempi di massima per la durata di alcune tipologie di processo, ha precisato, che il concetto di "termine ragionevole" non deve essere confuso con quello di "termine breve".

Non è sufficiente, quindi, per il ricorrente provare la lunga durata del processo, perché il "termine ragionevole" va comunque riferito al caso concreto, ossia al grado di difficoltà della causa, alla condotta tenuta dalle parti ed al carico di lavoro dell'ufficio giudiziario.

La corte investita del ricorso, una volta accertata la violazione del diritto previsto dalla Convenzione, disporrà un indennizzo a favore del danneggiato.

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