La crisi in fase cronica della coppia è oggigiorno analizzata ed affrontata sotto molteplici aspetti da professionisti specializzati, non solo avvocati, in grado, se non di risolvere i problemi, di minimizzarne le conseguenze ed i costi in termini di sofferenze e disagi per i coniugi ed i loro figli.
Per quanto riguarda laspetto più prettamente giuridico, la coppia o uno dei coniugi può decidere di addivenire alla separazione personale per motivi che "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole" (art. 151, 1°co. c.c.).
La separazione tra coniugi è regolamentata dal codice civile (artt. 150 ss. c.c.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.
Prescindendo dalla separazione personale di fatto, che non produce alcun effetto di natura giuridica, la separazione legale determina rilevanti conseguenze giuridiche; ad esempio si interrompe la coabitazione ed i rapporti di natura personale e patrimoniale tra i coniugi vengono dettagliatamente disciplinati.
La separazione personale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.
Per la prima di queste forme, liter procedurale può essere compiuto senza l'assistenza di un avvocato ed inizia con il deposito del ricorso in Tribunale (del luogo di residenza di almeno uno dei coniugi).
Alludienza i coniugi debbono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al presidente del tribunale il quale eventualmente adotterà eventuali provvedimenti necessari ed urgenti.
La procedura termina con il decreto, emesso dal tribunale, di omologazione delle condizioni di separazione che potrà essere trascritto ed essere utilizzato qualora uno dei coniugi non adempia agli obblighi e/o agli accordi consensualmente stabiliti.
Con la separazione consensuale marito e moglie, concordemente, decidono di separarsi, ma tale forma, proceduralmente semplificata, non è ovviamente possibile se vi sono problematiche tali da non consentire di raggiungere alcun accordo sulle condizioni della stessa.
La separazione giudiziale è ovviamente la forma da utilizzare qualora non vi sia accordo tra i coniugi; in questo caso sarà anche possibile richiedere laddebito della separazione, ovvero provare che uno dei coniugi abbia violato gli obblighi matrimoniali (ad es. obbligo di fedeltà o di coabitazione).
La prima udienza avviene, come per la separazione consensuale, davanti al presidente del tribunale con le sue stesse modalità.
Solo in seguito il procedimento seguirà il rito ordinario civile e si concluderà con sentenza.
E importante notare che una separazione giudiziale può essere trasformata, nel corso del procedimento, in consensuale, ma non viceversa.
Gli effetti della separazione incidono sui rapporti tra marito e moglie, e tra genitori e figli. Si affronteranno nei prossimi articoli i principali ambiti nei quali si esplicano mutamenti della situazione giuridica come le questioni patrimoniali, laffidamento dei figli, gli assegni allex coniuge ed ai figli (c.d. alimenti), lassegnazione della casa familiare, i diritti successori.