Per capirne di più è necessario saperne di più. Per questo non sarebbe male rileggere di tanto in tanto alcuni articoli della nostra costituzione.
Sezione II. La formazione delle leggi
70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge istituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscono un termine diverso.
Da questi articoli si evince con chiarezza chi ha il compito di promulgare le leggi e non vi è spazio alcuno per altri organi dello stato.
Eppure vi è qualcuno che contesta le leggi promulgate da un parlamento liberamente eletto, da un governo democraticamente eletto, espressione del voto della maggioranza degli italiani. Questa contestazione si esprime in varie forme, scioperi, manifestazioni popolari, demonizzazione degli avversari politici ecc...
La leale e prevista opposizione a chi gestisce temporaneamente il potere è elemento essenziale della buona salute di una democrazia. Non si può tentare, con sistemi che sfiorano l'incostituzionalità, di delegittimare chi gestisce il potere ottenuto secondo i dettami previsti dalla costituzione. Ciò vale per tutti, per chi governa oggi e per chi governerà domani. Non è democratico cercare di modificare, a furia di spallate, la volontà del popolo. Del resto l'articolo 75 della costituzione prevede lo strumento del referendum popolare per ottenere l'abrogazione totale o parziale di una legge.
98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione I. Ordinamento giurisdizionale
101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.....................
L'articolo 98 andrebbe letto e riletto per capire, alla luce della realtà odierna, se non sia stato disatteso o se sia stato aggirato furbescamente per interessi politici.
L'articolo 101 recita che " i giudici sono soggetti soltanto alla legge". Cosa vuol dire l'estensore di questo articolo? Che i giudici devono applicare e quindi sono soggetti alle leggi promulgate dal legislatore ma che non possono interferire o contestare l'ordinamento legislativo. Non è nel loro diritto e non è previsto dalla costituzione. La magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ma nello stesso tempo non può, per costituzione, interferire negli altri poteri dello stato in quanto " soggetta soltanto alla legge".
Questa semplice riflessione su alcuni articoli della costituzione fa temere che molti magistrati, molti politici o l'hanno dimenticata o non l'hanno mai letta.